Lo statuto

Denominazione, sede, durata, scopi

Art. 1

È costituita con sede in Firenze, alla via Folco Portinari 5A, la F.I.D.A.M. – Federazione Italiana delle Associazioni Amici dei Musei. Essa è formata dalle Associazioni e dagli Enti aderenti alla Federazione, è aperta alla libera adesione di quanti abbiano finalità statutarie analoghe a quelle della Federazione.

La FIDAM viene qualificata come ente del Terzo Settore (E.T.S.)

La sede della Federazione potrà essere cambiata con delibera del Consiglio Direttivo.

Lo statuto è redatto per atto pubblico.

 

Art. 2

La Federazione ha durata indeterminata.

 

I Soci

Art. 3

La Federazione si ispira ai principi della legge 266/91 e successive modifiche non ha finalità di lucro.

La Federazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e nello svolgimento della sua attività intende uniformarsi a principi di democraticità della struttura e di elettività e gratuità delle cariche associative.

Essa ha per scopo di potenziare e sviluppare il coordinamento fra le Associazioni, nel pieno rispetto della loro autonomia e si prefigge le seguenti finalità:

  • a. promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la promozione dei beni artistici e culturali in genere;
  • b. curare il coordinamento, il collegamento, la promozione delle Associazioni federate;
  • c. contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe a tutte le problematiche dei beni culturali;
  • d. promuovere dibattiti e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra;
  • e. promuovere la tutela dei beni culturali in generale e sensibilizzare l’opinione pubblica alla loro salvaguardia;
  • f. promuovere borse di studio su temi di particolare interesse;
  • g. assumere le esigenze espresse dai soci interpretando le loro istanze al fine di ottenere dalle pubbliche istituzioni sia centrali che periferiche gli opportuni provvedimenti in merito;
  • h. indire ogni anno uno o più convegni con estensione, se del caso, ai componenti delle altre associazioni del settore o di settori affini;
  • i. realizzare pubblicazioni, video o quant’altro materiale, anche telematico o a mezzo social network, per permettere una maggior conoscenza dello stato attuale dei beni culturali e per la salvaguardia degli stessi.

La Federazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi: potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento dell’attività statutaria; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o affini alle proprie.

La Federazione potrà estendere l’attività ad altri settori d’intervento compatibili con le proprie finalità.

 

 

Associati-quote sociali

Art. 4

Possono essere soci le Associazioni e/o gli Enti che accettino lo Statuto della Federazione e ne condividano gli scopi.

Sono soci Ordinari e fanno parte della compagine associativa esclusivamente quelle Associazioni e/o Enti che sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo e accettano di essere titolari di tutti i diritti e obblighi statutari.

I soci Ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su apposita domanda.

I soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e questa potrà essere integrata con quote suppletive.

La misura delle quote è stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire il titolo di socio Onorario ad Associazioni, Enti, ed in via eccezionale anche a persone fisiche, che condividano gli scopi della Federazione e contribuiscano al prestigio della sua attività.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di socio sostenitore ad Associazioni, Enti, ed in via eccezionale anche a persone fisiche, che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza alla Federazione. L’ammontare del contributo minimo necessario per la qualifica di Socio Sostenitore è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Per i soci Sostenitori valgono gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari; questi hanno diritto di partecipare alla Assemblea dei soci.

I soci Onorari hanno diritto di partecipare alla Assemblea dei soci senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, tra personalità anche esterne alla FIDAM, di alto profilo istituzionale o professionale, che si sono distinte per attività volte alla valorizzazione e promozione del patrimonio museale, monumentale e, più in generale, culturale italiano.

 

Art. 5

Quote e contributi.

Le entrate della Federazione sono costituite:

  • dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
  • da contributi erogati alla Federazione per lo svolgimento dell’attività dallo Stato, da Organismi internazionali, altri Enti ed Istituzioni e da privati;
  • da donazioni, lasciti testamentari, elargizioni;
  • dalle entrate derivanti da incontri, convegni, congressi organizzati, patrocinati o incentivati dalla Federazione;
  • da contributi di organismi internazionali;
  • da proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa vigente in merito.

 

Art. 6

La qualità di associato si perde per:

  1. dimissioni;
  2. espulsione;
  3. morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno, per iscritto, ed avranno effetto dall’anno solare successivo.

Il socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.

Il Consiglio Direttivo può decidere l’espulsione del socio che compia atti ritenuti non compatibili con gli scopi della Federazione stessa fatto salvo l’eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può escludere per morosità il socio che non sia in regola con il versamento delle quote per almeno due anni qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

 

Art. 7

Tanto i soci espulsi che gli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

 

 

Organi

Art. 8

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e i due Vicepresidenti;
  4. il Tesoriere;
  5. il Revisore Unico;
  6. il Collegio dei Probiviri.

Nessuno degli Organi della Federazione ha diritto a compensi, salvo se diversamente disposto dalla Legge.

 

Assemblea degli Associati

Art. 9

L’Assemblea è l’organo sovrano della Federazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell’orientamento generale della stessa.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.

L’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in ogni momento quando:

  • lo deliberi il Consiglio Direttivo;
  • ne faccia richiesta l’ Organo di Revisione;
  • ne faccia richiesta almeno il 20% dagli Associati che presentino un ordine del giorno nella sede della Federazione, o anche in un luogo diverso, purché in Italia.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti o, in mancanza, da persona indicata dallo stesso Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

L’Assemblea dovrà essere in ogni caso convocata almeno una volta ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio:

  1. per la relazione del presidente sulla attività svolta dal Consiglio e dalla Federazione durante l’anno precedente e sui programmi in corso;
  2. per la discussione e approvazione del rendiconto economico dell’anno precedente;
  3. per la discussione e approvazione del preventivo economico dell’anno in corso;
  4. per la discussione sulle proposte di indirizzo dei soci per l’attività della Federazione.

Le assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

 

Art. 10

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le assemblee sono altresì valide con la partecipazione di alcuni soci in conference call. Resta inteso che tale modalità di partecipazione, previa motivata giustificazione del socio, deve essere preventivamente comunicata agli organi competenti.

Deliberano a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione dovrà avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Le assemblee riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione, deliberano in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In occasione della nomina degli organi sociali l’assemblea procede alla formazione di una Commissione Elettorale formata di tre membri con funzione di Presidente, segretario, scrutatore eletti in seno alla Commissione stessa.

Il voto per le suddette elezioni deve essere segreto e lo scrutinio dei voti deve essere pubblico.

 

Art. 11

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati.

Ciascun associato non potrà avere più di una delega.

 

Consiglio direttivo

Art. 12

La direzione, amministrazione e gestione della Federazione sono affidare al Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazione alcuna, ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all’Assemblea e di quegli atti che comportino iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la delibera dell’Assemblea.

Il Consiglio può essere composto da sette a quindici componenti, è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e i due Vicepresidenti.

Il Presidente p.t. della Associazione dei Giovani Amici dei Musei d’Italia (G.A.M.I.) è membro di diritto del Consiglio Direttivo della FIDAM. Ha gli stessi diritti dei Consiglieri eletti e decade con lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla nomina di ulteriori altri Consiglieri fino a un massimo di n. 2 componenti, che si aggiungono al numero massimo consentito di 15 (quindici).

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti o da un membro nominato a maggioranza dei presenti.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno tre Consigli comporta l’automatica decadenza del Consigliere stesso.

Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo ed ha voto consultivo.

 

Art. 13

Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Per la sua convocazione occorre la comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

 

Art. 14

Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta e sono valide qualora alle riunioni partecipi la maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso di parità di voti il voto del Presidente del Consiglio Direttivo vale doppio.

Ciascun Consigliere può farsi rappresentare da altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega.

 

Art. 15

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, sovraintende all’andamento della Federazione, cura l’applicazione dello Statuto.

I due Vicepresidenti collaborano con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o di carica vacante.

 

Tesoriere

Art. 16

Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con banche, enti e privati. Con firma disgiunta da quella del Presidente, può effettuare operazioni contabili  su espressa delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere deve rendere conto al Presidente e al Consiglio della situazione di cassa.

 

Il Revisore unico

Art. 17

Il Revisore Unico deve essere iscritto all’ Albo dei Revisori, può essere scelto anche tra i non Associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore vigila sulla gestione economica e patrimoniale della Federazione, sull’ osservanza delle norme statutarie e sul rispetto della normativa vigente.

 

Collegio dei Provibiri

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, anche individuando personalità esterne alla FIDAM di alto profilo istituzionale o professionale; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio:

  • a. decide le controversie relative alla elezione delle cariche sociali;
  • b. delibera sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo dall’Assemblea degli Associati e dai singoli soci

 

 

Patrimonio

Art. 19

Il patrimonio della Federazione è costituito:

  1. dalle quote associative;
  2. da fondi pubblicamente raccolti;
  3. dagli utili o proventi conseguiti nello svolgimento delle attività istituzionali;
  4. dai contributi di Organismi nazionali e/o internazionali di Enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche.
  5. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.

 

 

Esercizio Sociale

Art. 20

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo e del preventivo.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita della Federazione, salvo che questa sia imposta dalla legge così come in caso di scioglimento, ogni residuo dovrà essere devoluro ad associazioni, federazioni o enti che abbiano oggetto identico o affine a quello della Federazione o avente fine di pubblica utilità.

 

 

Varie

Art. 21

La Federazione si scioglie con le maggioranze previste all’art. 10.

In caso di scioglimento la Federazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, dovrà devolvere il patrimonio ad alcune associazioni federate, purché qualificate come Enti del Terzo Settore (E.T.S.).

 

Art. 22

Qualsiasi divergenza o controversia dovesse insorgere nella interpretazione e nella applicazione del presente Statuto dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri con arbitrato irrituale ed amichevole.

Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio dei Probiviri in esito ai punti controversi prospettati dalle parti, saranno da queste considerate come inappellabili.

 

Art. 23

Per l’attuazione delle disposizioni statutarie, potrà essere redatto un Regolamento interno, curato nella stesura dal Consiglio Direttivo e approvato dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dello stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, altresì, di redigere ed approvare un Codice etico.

 

Art. 24

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.